Dati relativi ai premi
( Dati relativi ai premi ) |
10-05-2024
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Dlgs 33/2013 - Articolo 20, comma 2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.nn nn La legge 160/2019, già dall’anno scolastico 2020/2021, prevede che le risorse finalizzate all’erogazione del ‘bonus’ possano confluire nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola. tale fondo deve essere è ripartito secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4, lett. c 2 “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto”) tra quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA. |
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Dati relativi ai premi A.S. 2023/2024
( Dati relativi ai premi ) |
10-05-2024
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Dlgs 33/2013 - Articolo 20, comma 2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.nn nn La legge 160/2019, già dall’anno scolastico 2020/2021, prevede che le risorse finalizzate all’erogazione del ‘bonus’ possano confluire nel fondo per il pagamento del salario accessorio della singola scuola. tale fondo deve essere è ripartito secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto (CCNL 2016-2018, art. 22, c. 4, lett. c 2 “criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto”) tra quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA. |
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Contrattazione d'Istituto A.S. 2023-2024
( Contrattazione integrativa ) |
12-01-2024
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Articolo 21, comma 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. |
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Determina N.10 - affidamento diretto per la fornitura di libri di testo per l’ a.s. 2023-24, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 164.00 (IVA inclusa), CIG ZE73CC8CE2
( Provvedimenti dirigenti ) |
17-11-2023
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Determina N.10 - affidamento diretto per la fornitura di libri di testo per l’ a.s. 2023-24, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 164.00 (IVA inclusa), CIG ZE73CC8CE2 |
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ALL. 2.1.riglia rilevazione al 31.05.2022 per amministrazioni - par. 1.1 rev.20.06.22
( Attestazioni OIV o di struttura analoga ) |
30-06-2023
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L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo di indirizzo politico-amministrativo.nnDelibera n. 4/2012 Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).nnLa Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.nnCon avviso del 5 ottobre 2022, ANAC ha indicato che nelle scuole, nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV, è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022.nnL’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato la Delibera n. 203 del 17 maggio 2023, che fornisce le indicazioni e le scadenze del 2023 per l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). |
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Contrattazione d'Istituto A.S. 2022-2023
( Contrattazione integrativa ) |
30-06-2023
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Articolo 21, comma 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. |
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ORGANIGRAMMA UFFICI
( Articolazione degli uffici ) |
30-06-2023
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Art. 13 c. 1 lett. b,c - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. |
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Contratti I semestre 2023
( Personale non a tempo indeterminato ) |
30-06-2023
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Articolo 17 , comma 1,2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. |
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ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
( Articolazione degli uffici ) |
30-06-2023
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Art. 13 c. 1 lett. b,c - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche. |
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Provvedimenti dirigenti amministrativi
( Provvedimenti dirigenti ) |
30-06-2023
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Dlgs 33/2013 - Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.nnll Dirigente Scolastico emana provvedimenti di varia natura:nn•assegnazione di incarichi a soggetti privati;n•autorizzazioni ai dipendenti a svolgere incarichi o consulenze esterne;n•Circolari (pubblicate in Pubblicità legale/Albo online);n•nomine per gli incarichi ai dipendenti;n•pubblicazioni all'Albo online dell'istituto, ivi comprese le nomine del personale a tempo determinato;n•provvedimenti di tipo amministrativo;n•determine attività negoziale;n•aggiudicazioni / scelta contraente.nnI provvedimenti sono reperibili:nnall’ Albo Online - Determine acquistinalla sezione «Bandi di Gara e Contratti» (provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi) |
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Tipologie di procedimento
( Tipologie di procedimento ) |
30-06-2023
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Dlgs 33/2013 - Articolo 35, comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. |
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